Lo stalking è stato depenalizzato per una svista

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Il reato di stalking è stato depenalizzato dalla legge di riforma del codice penale entrata in vigore lo scorso 4 agosto. Il testo normativo da quando ha compiuto i primi passi in parlamento è stato al centro di un acceso dibattito pubblico. Eccoti illustrata in 5 punti la riforma che depenalizza il reato di stalking.

5 – La condotta riparatoria

Il 27 giugno le tre principali confederazioni sindacali, CGIL, CISL e UIL hanno reso noto al pubblico una delle novità introdotte dalla riforma, ovvero la cosiddetta “condotta riparatoria”. Questa consentirebbe allo stalker di commutare la sanzione penale derivante dal reato in una sanzione economica, ovvero una somma di denaro, pagabile anche a rate, la cui congruità sarà stabilità dal giudice senza il consenso della vittima.

4 – Gli atti persecutori gravi

L’articolo 162 ter, che depenalizza lo stalking introducendo la condotta riparatoria, ammette però dei casi in cui essa non trova applicazione. La nuova disposizione non si applica, infatti, agli atti persecutori contraddistinti da notevole gravità. Si tratta di quelle fattispecie in cui lo stalker commette la violenza o la minaccia servendosi di armi oppure dei casi in cui la vittima di stalking è minorenne.

3 – Una legge “reo-centrica”

La norma cosi concepita è stata accusata di dare un vantaggio competitivo all’autore del reato che se dotato di risorse economiche può cavarsela semplicemente sborsando una somma di denaro senza che la vittima possa opporsi. I sostenitori del nuovo precetto normativo sostengono, invece, che la nuova norma sia un prodotto giuridico d’avanguardia che abbraccia un concetto di giustizia “riparativa” in grado di mettere le vittime di stalking nella condizione di ricevere un congruo risarcimento.

2 – Una norma da correggere

Le criticità di cui è affetta la norma che depenalizza lo stalking hanno sin da subito mobilitato i detrattori del nuovo testo. A raccogliere le preoccupazioni per questo “pasticcio giuridico” è intervenuto il ministro Orlando che ha assicurato che verranno apportate le opportune correzioni. A modificare il testo potrebbe essere un emendamento inserito nel disegno di legge sugli orfani di femminicidio o in quello sulla prostituzione minorile.

1 – Una svista “costosa”

Un recente studio portato avanti dall’organizzazione non governativa WeWorld ha cercato di rappresentare in termini economici la violenza sulle donne. Tenendo in considerazione i danni fisici, morali e psicologici ha stimato un danno complessivo di circa 14 miliardi di euro ogni anno. L’articolo 162 ter nella sua formulazione imprecisa e iniqua rischia di aggravare la dimensione del danno indebolendo massicciamente la possibile risposta dell’ordinamento giuridico ai reati di stalking.